Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati sulla neve», le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo le parole: «ostacoli presenti lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi attrezzati sulla neve»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «trasporto degli infortunati lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».